Soci e sostenitori

dallo Statuto dell’associazione onlus

Art. 5
L?Associazione è composta da soci :
– simpatizzanti
– ordinari
– sostenitori
– onorari

Art. 6
Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore alle tre  persone.

Art. 7
Sono soci coloro che ne facciano domanda. L’ammissione a socio, deliberata dal  Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sono soci di diritto i soci fondatori. I soci maggiori di età partecipano all?Assemblea con diritto di voto e di  parola. Costituiscono l?elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

Art. 8
Sono soci onorari coloro che sono designati tali con decisione dell’Assemblea Generale a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio
Direttivo per meriti particolari afferenti agli scopi dell?Associazione. I soci onorari non possono essere in numero superiore ai 3/10 degli associati.

Art. 11
I soci simpatizzanti, ordinari o sostenitori dell?Associazione versano nelle Casse sociali una quota annuale d?iscrizione. L’importo annuale della quota di partecipazione viene stabilito dall’Assemblea  Generale annualmente all?atto dell?approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo.
Tale importo deve essere versato entro un mese dalla data della sua definizione o dalla comunicazione agli associati che non abbiano partecipato all’Assemblea a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso in cui l’Assemblea Generale non deliberi entro il mese di giugno di ogni anno il valore della quota, essa sarà pari a quella dell?anno precedente. La quota annuale del socio ordinario è di Euro 3,00 salva diversa deliberazione dell?Assemblea.

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